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Vendite di fine stagione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di terminare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:

  • cessazione dell’attività commerciale, ed in tal caso al termine della liquidazione (della durata massima di 8 settimane) l’esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi 180 giorni dalla data di cessazione;

  • cessione dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione (che può avere durata massima di 8 settimane);

  • trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale in cui si effettua la liquidazione (che può avere durata massima di 4 settimane);

  • trasformazione dei locali di vendita, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della L.R. 65/2014 o rinnovo di almeno l’80% degli arredi dell’esercizio, ed in tal caso al termine della liqu

  • idazione (della durata massima di 4 settimane) l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.

Le vendite 

di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al SUAP da effettuare almeno 10 giorni prima dell’inizio delle stesse. Le vendite non p

ossono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:

  • il prezzo normale di vendita;

  • lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.

Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l’indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della citata comunicazione al Comune. È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

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In caso di cessazione di attività commerciale

La vendita di liquidazione deve essere comunicata al SUAP, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), almeno 10 giorni prima dell’inizio della liquidazione stessa, selezionando il codice attività che interessa e poi l’opzione Cessazione e allegando l’apposito modulo di liquidazione reperibile nella sezione Cosa serve, debitamente compilato.

In caso di cessione dell’azienda o dell’unità locale / trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale / trasformazione dei locali di vendita

La vendita di liquidazione deve essere comunicata al SUAP, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), almeno 10 giorni prima dell’inizio della liquidazione stessa, selezionando il codice attività che interessa e poi l’opzione Adempimenti Tecnici ed Amministrativi e allegando l’apposito modulo di liquidazione reperibile nella sezione Cosa serve, debitamente compilato.

In tutti i casi nella comunicazione al SUAP relativa alla vendita di liquidazione, il soggetto interessato dichiara:

  • in ogni caso: i propri dati anagrafici, il codice fiscale/partita I.V.A., il numero di iscrizione al Registro imprese alla CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione, l’oggetto della comunicazione;

  • in caso di cessazione dell’attività commerciale: la data di cessazione dell’attività;

  • in caso di cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata autenticata di cessione, specificandone data ed estremi;

  • in caso di trasferimento dell’azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento, specificandone data ed estremi:

  • in caso di trasformazione o il rinnovo dei locali: il possesso del titolo abilitativo, ai sensi della normativa urbanistica, per la realizzazione di opere edili, specificandone data ed estremi, ovvero di autocertificare il rinnovo di almeno l’80% degli arredi.