La Normativa:
Sara Mugnai s.mugnai@valtiberina.toscana.it Tel. 0575 730505
Sede: Pieve Santo Stefano – Via Pian di Guido, n.2
Pec: demanio.ucv@pec.it
L’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolge la gestione associata per conto dei comuni del comprensorio, relativamente all’istituzione e aggiornamento del catasto dei boschi percorsi dal fuoco, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 10 della L. 353/2000 e dei contenuti dell’art. 70 ter c 2 L.R. 39/2000.
Il catasto include i boschi percorsi da incendio a partire dal 1 Gennaio 1998 fino al 31/12/2010.
La normativa prevede che nelle aree inserite nel catasto delle aree percorse da fuoco, ai sensi dell’Art. 76 c 4,5,6 e 7 della Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono vietate le seguenti attività, così come recita il succitato articolo 76 come di seguito riportato.
Articolo 76 comma 4 Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
– a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste da Regolamento Forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
– b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza di tabellazione di cui art. 70 bis, comma 2.
Articolo 76 comma 5 Sia nei boschi percorsi da fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi da fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’ AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:
– a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
– b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
Articolo 76 comma 6 Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell’ Articolo 10, comma i, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modifiche.
Articolo 76 comma 7 Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi da fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa la Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.
Si trasmette in allegato alla presente in formato digitale il catasto delle aree percorse da fuoco che interessano in proprio Comune al fine di poter eseguire gli atti conseguenti.
Anghiari Badia Tedalda Caprese M.lo
Monterchi Pieve Santo Stefano
Sansepolcro Sestino
Ultimo aggiornamento
7 Dicembre 2021, 11:14